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Italia. Cassazione: portare cannabis fuori casa non e’ reato se per uso personale
Luglio 28, 2008, 2:49 pm
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28 luglio 2008
 
Le droghe leggere, in piccole quantita’, si possono portare fuori dalla propria abitazione e il loro possesso, da parte di chi ne fa uso, non puo’ essere scambiato come indizio di spaccio in quanto non vi e’ nessuna ‘massima di esperienza’ che imponga di affermare che ‘portare fuori casa hashish e marijuana non ha altro senso se non quello di spacciare’. Lo sottolinea la Cassazione che ha assolto un giovane milanese condannato a nove mesi di reclusione e 4.500 euro di multa dopo essere stato sorpreso in macchina con gli amici con un grammo di hashish e uno di marijuana. La Suprema corte ha accolto il ricorso di Dario D.V., di 32 anni. In casa del giovane, inoltre, era stato trovato un altro grammo di marijuana e 9 grammi di hashish. Sia in primo sia in secondo grado era stato condannato per spaccio. Ma gli Ermellini – con la sentenza 31441 della IV Sezione penale – hanno accolto la tesi difensiva in base alla quale aver portato fuori casa la droga non significava che Dario fosse un pusher. In proposito la Cassazione osserva che sulla scia di ‘inesistenti massime di esperienza’ i giudici di merito avevano condannato il giovane milanese sottolineando che i ‘progetti serali di natura ‘commerciale’, anziche’ di mero svago’ erano dimostrati dalla mancanza di strumenti per fumare subito gli spinelli e dal fatto che la droga fosse stata portata fuori di casa. A giudizio di Piazza Cavour non e’ ’significativa’ dell’attivita’ di spaccio la ‘mancanza di strumenti per il consumo diretto’, come le cartine o il tabacco. Inoltre gli Ermellini aggiungono che ‘non e’ dato comprendere sulla base di quale massima di esperienza sia possibile affermare che portare fuori casa quella droga non aveva altro senso se non quello di destinarla allo spaccio’. Anche gli amici di Dario avevano piccole quantita’ di droga leggera. Anche la procura di Piazza Cavour aveva chiesto l’assoluzione di Dario.  

fonte: aduc droghe



Italia. Rasta e cannabis, altre reazioni alla sentenza della Cassazione
Luglio 13, 2008, 11:27 am
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Continuano le reazioni alla sentenza della Corte di Cassazione, che ha annullato la condanna per possesso di oltre un etto di cannabis per un adepto rasta.

“Sono stati usati tutti gli aggettivi possibili e immaginabili per commentare la sentenza della Cassazione che stabilisce il diritto di drogarsi per motivi religiosi”. Lo dice in una nota Gabriella Carlucci del Pdl.

“La sentenza apre scenari inquietanti sui quali dobbiamo interrogarci, infatti, se secondo la Corte la religione e’ giustificazione plausibile, significa che infibulazione e bigamia possono essere leciti e condivisi.

Drogarsi e’ un reato punto e basta, se ai giudici non riesce proprio d’immaginare gli effetti devastanti delle loro sentenze si rileggano la confessione, proprio ieri dell’assassino di Federica Squarise; ‘Ero strafatto e l’ho uccisa’.

Non mi pare ci sia altro da aggiungere – ha concluso Carlucci -, tranne una palese contraddizione nelle sentenze della Corte stessa che sempre ieri dichiarava illecita la coltivazione di cannabis”.    

“L’Onorevole Carlucci lamenta che la sentenza della Cassazione sancisce il diritto di drogarsi per motivi religiosi.

Ora, posto che fumare del Ganja, provare per credere, possa essere considerato ‘drogarsi’, non credo che riconoscere diritti ‘comunitari’ possa consentire il governo di qualsiasi fenomeno, neanche per i presunti tutelati”: lo dichiara in un comunicato Marco Perduca, esponente del Partito Radicale eletto al Senato col Pd.

 ”I giudici della Cassazione hanno ritenuto di limitare i danni della legislazione italiana in merito alle sostanze stupefacenti creando dei diritti speciali per un gruppo religioso”, prosegue Perduca.

“La sentenza del 6 luglio scorso rappresenta peró il perfetto contrario di ció che lo Stato di diritto dovrebbe affermare e garantire, e cioè che la legge è uguale per tutti, legge che peró dovrebbe regolamentare le libere scelte dei cittadini – purch‚ queste non ledano la libertó e/o le scelte altrui – e non imporre visioni etiche.

Assumere sostanze stupefacenti, di per s‚, non lede le libertà di alcuno, proibire tale attività ha invece creato una serie di danni che vanno ben oltre l’eventuale tossicità delle sostanze”.

 ”Ricordo allo stesso tempo – conclude l’esponente radicale – che in Italia, in virtú del Concordato, per i rappresentanti del clero cattolico esistono privilegi e immunità che li pongono al di fuori, o al di sopra, della legge molto di piú di quanto dall’altro giorno non lo siano i rasta”.    

“E’ al tempo stesso allarmante e disarmante rilevare l’assoluta superficialita’ e la totale ignoranza della legge dimostrata dai numerosi parlamentari, della maggioranza cosi’ come dell’opposizione, che non sono riusciti a trattenersi dal commentare, a sproposito, la recente sentenza della Sesta Sezione Penale della Cassazione in materia di detenzione di sostanze stupefacenti.

Se solo ci si prendesse la briga di leggere quanto affermato dalla Suprema Corte, ci si accorgerebbe facilmente che non e’ stato fatto altro che applicare la legge attualmente in vigore”. Cosi’ Marco Contini, segretario dell’Associazione Politica Antiproibizionisti.it, commenta la sentenza della Cassazione che consente l’uso dell’ hashish per i rasta. 

“Non soltanto, dunque, non e’ mutata la giurisprudenza in materia, ma si e’ ribadito un principio fondamentale, ovvero che non basta il semplice possesso di una quantita’ piu’ o meno rilevante di sostanza per poter affermare ‘automaticamente’ che questa e’ detenuta a fini di spaccio.

Volendo fare una considerazione politica a questo riguardo -aggiunge Contini- non si puo’ che evidenziare come il tentativo di introdurre dei parametri rigidi, perpetrato attraverso le modifiche introdotte dalla legge 49/2006, si sia rivelato un completo fallimento”.

“Tuttavia, cio’ non significa affatto che chi pratica la religione rastafariana sia ‘esente’ dall’applicazione della legge. In base alla cosiddetta ‘Fini-Giovanardi’, infatti -commenta ancora il segretario di Antiproibizionisti.it- il puro e semplice consumo delle sostanze indicate in tabella non e’ mai consentito e il superamento delle soglie relative a ciascuna di esse ha il solo scopo di rappresentare un ‘potenziale discrimine’ tra l’uso personale e lo spaccio”.

Per Contini tuttavia non “si puo’ fare a meno di considerare le circostanze di tempo, luogo e modalita’ comportamentali dell’imputato, quelle che l’art. 73 descrive come ‘altre circostanze dell’azione’, fondamentali per stabilire se l’illecito commesso sia di natura penale o amministrativa.

D’altra parte -aggiunge- un’altra recente sentenza della Suprema Corte, la n.17899, gia’ aveva rilevato come le modifiche apportate nel 2006 non avessero inciso minimamente sulla struttura del concetto di detenzione ad uso personale, cosi’ come prevista dal d.p.r. 309/90, la quale e’ rimasta condizione di non punibilita’ della condotta”.

Non e’ vero, quindi secondo il segretario di Antiproibizionisti.it che “sono stati riconosciuti ‘diritti speciali’ per un gruppo religioso, semplicemente si e’ ritenuto che chi, in virtu’ di una propria abitudine o credenza religiosa, fa regolarmente uso di una determinata sostanza, verosimilmente possa detenerne dei quantitativi, anche consistenti, per il proprio uso personale, senza avere alcuna intenzione di cederli a terzi”.

“Per questo motivo potra’ subire una sanzione amministrativa, anche pesante, ma non incorrera’ in un reato penale, con tutto cio’ che questo comporta.

Va detto, infine, che, alla luce di questo pronunciamento, non si puo’ escludere che in futuro ci possa essere qualcuno che, nascondendosi strumentalmente sotto una presunta appartenenza religiosa a cui e’ del tutto estraneo, tenti di coprire subdolamente delle condotte realmente criminose.

Resto pero’ dell’idea -conclude Contini- che cio’ non e’ sufficiente per sovvertire il principio per cui si resta innocenti fino a prova del contrario”.

fonte: Aduc droghe



Italia. Cassazione: i rasta possono legalmente consumare marijuana
Luglio 10, 2008, 4:45 pm
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Non va condannato l’adepto rasta sorpreso con una busta di marijuana: la sua religione, infatti, impone l’uso quotidiano di ‘erba sacra’ da consumare da soli fino a 10 grammi al giorno.

Lo si evince da una sentenza della Cassazione, con la quale e’ stata annullata con rinvio la condanna a un anno e 4 mesi di reclusione inflitta dalla Corte d’appello di Perugia ad un 44enne per illecita detenzione al fine di spaccio di marijuana.

L’imputato, trovato in possesso di quasi un etto di erba, da cui potevano essere ricavati 70 spinelli, aveva presentato ricorso alla Suprema Corte contro il verdetto dei giudici del merito, spiegando che, data la sua religione, era giustificata la detenzione della sostanza stupefacente e la conferma che fosse destinata solo ad uso personale.

Gli ‘ermellini’ della sesta sezione penale hanno accolto il ricorso dell’uomo: “non sfugge infatti che, secondo le notizie relative alle caratteristiche comportamentali degli adepti di tale religione di origine ebraica – si legge nella sentenza n.28720 – la marijuana non e’ utilizzata solo come erba madicinale, ma anche come ‘erba meditativa’, come tale possibile apportatrice dello stato psicofisico inteso alla contemplazione nella preghiera, nel ricordo e nella credenza che ‘l’erba sacra’ sia cresciuta sulla tomba di re Salomone, chiamato il Re saggio e da esso ne tragga la forza, come si evince da notizie di testi che indicano le caratteristiche di detta religione”.

I giudici della Corte d’appello, secondo la Cassazione, non hanno “operato una logica ricostruzione del fatto”, essendo “pacifico” che fu proprio l’imputato a consegnare spontaneamente ai carabinieri una busta contenente marijuana non preconfezionata, precisando subito che il possesso dell’erba era “da lui destinato ad esclusivo uso personale, secondo la pratica della religione rastaferiana di cui si era detto adepto”.

Dai dati emersi nel procedimento, conclude la Suprema Corte, non si puo’ escludere “l’invocato uso esclusivamente personale” di marijuana e per questo i giudici perugini dovranno riesaminare la questione.   

Dichiarazione di Marco Perduca, Segretario della Lega Internazionale Antiproibizionista eletto al senato nelle liste del PD:

Non può che essere accolta con un sorriso amaro, specie dal Vaticano, l’accoglimento del ricorso del signor Giuseppe G. contro la condanna a 1 anno e 4 mesi e 4000 euro di multa per illecita detenzione di marijuana a fine di spaccio (quasi un etto!) inflittagli dalla Corte di appello di Perugia quattro anni fa.

Da oggi infatti, se per i seguaci della religione rasta che verranno trovati in possesso di ‘erba’ in quantità “non modiche” da fumarsi tranquillamente perché aiuta la contemplazione e la preghiera ‘nella credenza che l’erba sacra sia cresciuta sulla tomba di re Salomone’, per i fumatori cattolici, anche devoti, restano invece previste pesanti sanzioni amministrative prima – e penali poi – frutto della Legge Fini-Giovanardi.

Ora, conoscendo e condividendo le posizioni della Chiesa contrarie al carcere, non si potrebbe correre ai ripari designando un santo a cui votarsi, almeno per l’estate?

fonte: Aduc droghe



La Cassazione del buon senso

Da Fuoriluogo, di Livio Pepino – 23 maggio 2008

Il formalismo dei giuristi, e dei giudici in particolare, riserva ogni giorno qualche nuova sorpresa, per lo più spiacevole. L’ultima dice che se un ragazzo (o un maturo signore) acquista o porta con sé da un viaggio in Olanda o riceve in regalo da un amico una piccola quantità di hashish per fumarselo in santa pace non commette reato (pur residuando un illecito amministrativo), mentre se quella sostanza se la procura con il “fai da te”, cioè coltivandosela in giardino o sul balcone, deve essere punito con il carcere come un trafficante di cocaina ai sensi dell’art. 73 del testo unico n. 309 del 1990 (e successive modifiche), la cui rubrica recita, un po’ grottescamente dati gli esiti a cui conduce, «produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope». Purtroppo non è uno scherzo ma la realtà conseguente all’intervento congiunto di un legislatore crudele e distratto (che non si cura di dettare norme chiare e razionali) e di una magistratura di legittimità disinteressata agli interessi materiali sottostanti alle decisioni, considerate poco più che un gioco di abilità enigmistica. I termini del problema sono semplici.
Il legislatore, nell’individuare, all’art. 75 del testo unico, le ipotesi di esclusione della illiceità penale del possesso di stupefacenti, fa riferimento alla condotte di «importazione», «acquisto» o «detenzione» di stupefacenti per uso personale. Tra le condotte indicate non è espressamente menzionata la «coltivazione» e ciò ha aperto, tra i supremi giudici della Corte di cassazione, una annosa querelle.
La giurisprudenza prevalente, fondandosi sul dato letterale della norma e temendo forse indicibili abusi, ha stabilito che la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti rientra nell’ambito applicativo dell’art. 73 del dpr n. 309 e che è irrilevante ai fini penali la destinazione ad uso personale della coltivazione (così la quarta sezione penale, nella sentenza 17 ottobre 2006, Quaquero e altro e la sesta sezione penale, nella sentenza 15 febbraio 2007, Casciano). Con sano buon senso e altrettanto acume giuridico un collegio della sesta sezione, chiamato a pronunciarsi su un caso di condanna per la coltivazione di cinque piantine di marijuana, ha, peraltro, cambiato orientamento, annullando la condanna e affermando una cosa tanto ovvia quanto coerente con il sistema, e cioè che «la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico-agrario ma rimane nell’ambito concettuale della cosiddetta coltivazione domestica, ricade nella nozione della detenzione, sicché occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del coltivatore» (sentenza 18 gennaio 2007, Notaro).
La decisione è all’evidenza saggia ma, determinando quel che si chiama un «contrasto giurisprudenziale», ha provocato l’intervento risolutivo del massimo organo di legittimita, cioè le sezioni unite della stessa Corte di cassazione. Così, nell’aprile scorso, è arrivato il verdetto: saggezza e buon senso sono stati archiviati ed è stato riconfermato che tenere sul balcone un vaso con una maledetta piantina è un comportamento criminale e meritevole di essere punito con il carcere… Ora aspettiamo la motivazione della sentenza, ma intanto occorre ricominciare a ragionare. Il clima politico e il formalismo giuridico imperante non promettono niente di buono nei tempi brevi e neppure nei tempi medi. Ma mettendo in circolo idee e intelligenza anche la giurisprudenza può cambiare. Altre volte è accaduto.



Fini Giovanardi, la grande criminalità ringrazia
Maggio 26, 2008, 10:55 am
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Da Fuoriluogo, di Franco Marcomini – 25 maggio 2008

Tre fatti ci aiutano a riflettere in modo disincantato sulle conseguenze poco conosciute ma concrete della legge Fini-Giovanardi.

  1. La Cassazione conferma l’ordinanza con cui un Gip di Voghera aveva rigettato l’istanza presentata da un detenuto tossicodipendente che intendeva sottoporsi a programma riabilitativo. La sentenza parla di “mancanza di un programma definito e realizzabile” e di “inaffidabilità della persona” per precedenti fallimenti in programmi di recupero. In sintesi, nella motivazione si richiede una rigorosa documentazione dei criteri adottati per la diagnosi di tossicodipendenza e una precisa indicazione prognostica. (Cassazione penale, sez. IV, sentenza 02/07/2007, n. 42704).
  2. Commissione Affari costituzionali, seduta del 28 novembre 2007: “Ormai la nuova frontiera della criminalità organizzata è l’alcol dipendenza, che è difficilissima da accertare e che consente di essere liberati e di eludere la pena fino a sei anni di reclusione. Questa situazione è dovuta, in parte, all’atteggiamento di superficialità di tutti i Sert che certificano uno stato di alcol dipendenza quasi fosse un attestato di servizio (naturalmente lo stesso avviene per gli stati di tossicodipendenza…)” (Cataldo Motta, Procuratore distrettuale antimafia aggiunto di Lecce).
  3. Aprile 2008: arrestati medici e agenti penitenziari a Santa Maria Capua Vetere per falsi certificati di tossicodipendenza a detenuti camorristi.
    La sequenza è chiara: richiesta di rigore, faciloneria certificativa, vantaggi per la criminalità. Questo è il quadro che si è creato ed è su questi elementi di fatto che si deve riproporre una critica radicale, razionale, non ideologica alla Fini Giovanardi. La criminalizzazione dei consumi e l’estensione del termine per l’accesso alle misure alternative (da tre a sei anni di pena) hanno solo due fruitori certi: la criminalità organizzata, che sfrutta a suo vantaggio il sistema paternalistico repressivo, e la componente cinica, votata al profitto, del sistema professionale delle perizie.
    L’impianto della legge è così demagogicamente seduttivo che nessuno osa sfiorarlo. Non lo ha fatto il governo di centrosinistra, non lo fanno i professionisti del settore, né le loro società scientifiche e tanto meno si sentono voci forti e chiare da parte del mondo della solidarietà. Le giuste preoccupazioni dei più critici si scontrano con la presunzione che l’opinione pubblica sia largamente consenziente nei confronti di una espressione muscolosa della lotta alla droga, parente prossima della propaganda che alimenta il bisogno di sicurezza e che incassa consenso attraverso la disposizione di strumenti rozzi, ma efficaci in termini di immagine. La droga fa male? Penalizziamo chi la consuma. Non vogliono smettere? Arrestiamoli, ritiriamogli il passaporto, la patente, in alternativa possono sempre scegliere tra carcere e cura. I familiari preoccupati tirano un sospiro di sollievo: finalmente possono coltivare il sogno di un contenimento in luogo sicuro ed amorevole (comunitario e terapeutico). Non è ancora il manicomio, ma si approssima al miraggio asilare con le solide sbarre del paternalismo repressivo ed amorevole.
    Con buona pace della sicurezza della collettività e dei diritti delle persone. Le persone libere e responsabili di queste paese battano un colpo alla porta della serietà scientifica e del buon senso.


Droga: la Cassazione amplia ‘l’uso personale’, carcere evitato

Ha un segno garantista la sentenza numero 17899 (depositata il 5 maggio) della Cassazione, chiamata a decidere su un caso di un uomo fermato a Napoli in possesso di 51 grammi di cocaina. La Corte doveva stabilire se tale quantita’ legittimava l’arresto, in quanto poteva configurarsi l’uso non personale e quindi un reato. In sintesi la Cassazione ha deciso che il superamento del limite tabellare (previsto dalla Fini-Giovanardi per la cocaina) non introduce di per se’ la presunzione di colpevolezza.

fonte: aduc droghe