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Cosmesi
Maggio 6, 2008, 7:40 pm
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In cosmesi un prodotto che può essere usato con molta efficacia, per il trattamento di pelli secche, rugose e disidratate, è l’olio di semi di canapa, il quale ha un azione di protezione della pelle dai fattori esterni che causano l’invecchiamento, idrata e dona morbidezza ed elasticità.

Inoltre rivitalizza e ridà splendore ai capelli sfibrati e riduce la fragilità delle unghie.Questo perché l’olio di semi di canapa ha un abbondante contenuto in grassi insaturi essenziali.

I tre acidi grassi insaturi essenziali :

  • acido linoleico
    (Omega 6 – LA)
  • acido gamma-linolenico
    (Omega 3 – LNA)
  • acido alfa-linolenico (Omega 6 – GLA)

costituiscono oltre il 75% della composizione totale dell’olio.

In particolare è da far notare che, tra gli oli naturali ricchi di insaturi, l’olio di canapa presenta un rapporto veramente ottimale (1:3) tra i due acidi grassi essenziali più importanti: Omega 3 (acido alfa-linolenico) e Omega 6 (acido linoleico).

L’olio di canapa è disponibile sia in forma di “olio vergine”, ottenuto per spremitura a freddo dei semi di canapa, sia come “olio raffinato” indicato per formulazioni cosmetiche più sofisticate, ove si richiede meno odore e meno colore. E’ un olio caratterizzato da una elevata fluidità e dal fatto che penetra molto facilmente. Tra gli oli da massaggio, ad esempio, è certamente da considerarsi il migliore per le sue prerogative appena esposte e per il fatto che è moderatamente untuoso.

Avendo un così alto titolo in acidi grassi essenziali, è da ritenersi un ottimo ingrediente per prodotti (creme, latti, geli, oleoliti, ecc.) destinati al trattamento di pelli secche, disidratate, senili, un ingrediente cioè indispensabile proprio nella preparazione di quel tipo di cosmetici che oggi vanno sotto la denominazione anglosassone di anti-ageing. L’olio di canapa è pure altamente suggerito quale componente ideale di prodotti solari (specialmente in preparati doposole) e di saponi.

L’olio di canapa quindi, grazie all’elevato contenuto di omega-6, può essere usato con benefici risultati in prodotti per peli acneiche. Questo perché è la scelta dei grassi giusti. I PUFA(l’acido linoleico ed alfa linolenico..)hanno famose proprietà anti-infiammatorie e creme per la pelle che contengano gli acidi grassi omega-6 sono risultati efficaci nel trattamento terapeutico della pelle con problemi di acne.

fonti:
http://www.indica.it/
http://www.usidellacanapa.it/
http://www.chanvre-info.ch/info/it/

Hempyreum Weblog Team



Legge 309/90 : art. 75
Maggio 6, 2008, 12:33 pm
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Art. 75. (1)

Condotte integranti illeciti amministrativi

1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all’articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all’articolo 72, comma 2, e’ sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu’ delle seguenti sanzioni amministrative:

a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;

b) sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;

c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;

d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e’ invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilita’ di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresi’ all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilita’ sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneita’ tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche’ del certificato di idoneita’ tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita’ tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se’ o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche’, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attivita’ il prefetto e’ assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facolta’ previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita’ indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma

1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata puo’ essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l’interessato e’ persona minore di eta’, il prefetto, qualora cio’ non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potesta’, li rende edotti delle circostanze di fatto e da’ loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo’ essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75-bis.

7. L’interessato puo’ chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino piu’ persone, l’interessato puo’ ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi’ al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, puo’ essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13. Copia del decreto e’ contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove e’ stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.

14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita’ della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterra’, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo’ definire il procedimento con il formale invito a non fare piu’ uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Art. 75-bis (1)

Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica

1. Qualora in relazione alle modalita’ od alle circostanze dell’uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell’articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l’interessato che risulti gia’ condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, puo’ essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o piu’ delle seguenti misure:

a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell’Arma dei carabinieri territorialmente competente;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;

d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;

f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e’ stata applicata una delle sanzioni di cui all’articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo’ disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all’interessato, recante l’avviso che lo stesso ha facolta’ di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento e’ comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato. Il giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.

3. Le misure, su istanza dell’interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. Le prescrizioni possono essere altresi’ modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare l’interessato della facolta’ prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all’articolo 75, adottato quando l’interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell’articolo 75, e’ comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita’.

5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e’ data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell’articolo 75.

6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo e’ punito con l’arresto da tre a diciotto mesi.

7. Qualora l’interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi da 2 a 4 e’ il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.

(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.



Legge 309/90 : art.74
Maggio 6, 2008, 12:31 pm
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Art. 74.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di commettere piu’ delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione e’ punito per cio’ solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’ di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.

6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.



Legge 309/90 : art. 73
Maggio 6, 2008, 12:30 pm
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Ora, riportiamo il testo integrale dei 3 principali articoli del testo di legge:

Art. 73.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (1)

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-, ovvero per modalita’ di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta’ (1).

2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14 (2), e’ punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. (2)

2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell’allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all’articolo 14. (1)

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione. (1)

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla meta’. (1)

5. Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita’, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. (1)

5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. L’Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.

Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, in deroga a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede, o quello dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’ dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non piu’ di due volte (1).

6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in concorso tra loro, la pena e’ aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.



Legge 309/90 - Tabella principali sostanze
Maggio 6, 2008, 12:25 pm
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Cominciamo ora ad affrontare il discorso riguardante la legge 309/90, ovvero la legge che disciplina le sostanze stupefacenti. Fermo restando l’assoluto divieto di qualunque azione riguardi queste sostanze, cercheremo ora di esemplificare i principali articoli della legge per vedere, nel concreto cosa comportano.

Ecco il prospetto riepilogativo con le tabelle per le sei principali sostanze stupefacenti, con le quantita’ massime consentite per il consumo dalla nuova legge. Limiti, prevede la legge, dopo i quali si presume che si tratti di spaccio. La tabella esemplificativa fa riferimento ad una serie di cinque parametri:

  1. Dose media singola in milligrammi.
  2. Moltiplicatore variabile.
  3. Quantità massima detenuta in milligrammi di principio attivo.
  4. Sostanza lorda espressa o in grammi oppure in numero di compresse.
  5. Numero di assunzioni.

Sostanza

D.M.S. (1)

MOLT. (2)

Q.M.D. (3)

SOSTANZA LORDA (4)

N.ASSUNZIONI (5)

Eroina 25 10 250 1,7 (15%) 10 ass.
Cocaina 150 5 750 1,6 (45%) 5 ass.
Cannabis * 25 20 500 5 (10%) 15-20 ass.
Ecstasy 140 5 750 5 compresse 5 ass.
Amfetamina 100 5 500 5 compresse 5 ass.
Lsd 0,05 3 0,150 3 francobolli 3 ass.


Olanda. Entrate fiscali per 400 milioni di euro grazie alla vendita di cannabis nei coffeeshop
Maggio 6, 2008, 10:51 am
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Pomodori, cetrioli, marijuana. Sono i tre prodotti agricoli d’esportazione olandesi di maggior successo, e hanno una cosa in comune: vengono coltivati quasi esclusivamente nelle serre. Pomodori e cetrioli in maniera del tutto legale, le piantine di canapa per la marijuana no. L’anno scorso l’industria nazionale della cosiddetta droga leggera ha conseguito un fatturato di due miliardi di euro. Anche lo Stato ha incassato una bella cifra: i 700 coffeeshop legali hanno versato al Fisco circa 400 milioni di euro. Solo di imposte sulle entrate, sia ben chiaro, giacche’ non devono pagare l’Iva, come ha rivelato il programma “Reporter” dell’emittente televisiva KRO. “Nederweit” -in gergo la cannabis da spinello- e’ il principe dei prodotti d’esportazione, alla stregua appunto di pomodori e cetrioli.

I primi Paesi importatori sono Germania e Gran Bretagna, ha constatato il commissario di polizia Max Daniel. Secondo le sue stime, la maggior parte del “Nederweit” prodotto in Olanda, in pratica il 60%, viene venduto e consumato fuori dai confini nazionali, mentre il resto e’ destinato ai consumatori olandesi attraverso i coffeeshop. I prezzi variano in base alla qualita’. Ad Amsterdam, dove la richiesta dei turisti stranieri e’ maggiore, la marijuana costa piu’ che a Rotterdam o a Utrecht. Da molte parti, la sostanza e’ venduta a partire gia’ da 6 euro al grammo e quella di qualita’ inferiore anche a 4 euro. Per gli spacciatori tollerati nei coffeeshop e’ un affare lucrativo, in quanto possono contare su margini di guadagno del 150-200%, una quota che il singolo venditore normale si sogna, con il suo 2-4%. Nessuna meraviglia, dunque, se i maggiori proprietari dei coffeeshop viaggiano in auto di lusso e si possono permettere grandi ville. Ma la loro e’ una vita rischiosa. Devono garantirsi scorte di marijuana che vendono legalmente, ma che comprano illegalmente. E’ il paradosso della trentennale politica olandese sulle droghe. Come dice la vulgata, la sostanza passa dalla porta principale al momento d’essere venduta, ma entra da quella di servizio quando viene comprata. In base alla legge attuale, nei coffeeshop una persona puo’ acquistare al massimo 5 grammi di sostanza purche’ si identifichi e dimostri d’aver compiuto 16 anni.
La coltivazione massiccia di canapa e’ proibita. Ma e’ talmente vantaggiosa che sono sempre piu’ numerose le abitazioni dei quartieri “bene” trasformate in spazi coltivati a canapa. Sono dei nascondigli perfetti. Questa politica sostanzialmente schizofrenica ha fatto si’ che negli ultimi decenni in Olanda sia cresciuta una mafia della droga, e ogni anno si registrano almeno cinque omicidi tra bande rivali. La resa dei conti per il possesso del territorio avviene spesso per strada, proprio come succede con la mafia in Italia: gli esecutori arrivano in motocicletta, sparano e scappano.
Si valuta che nei coffeeshop le vendite di marijuana arrivino a 265.000 chili l’anno. L’anno scorso la polizia ha distrutto quindici grosse piantagioni illegali di canapa coltivata in serra. Ogni volta che accade si produce un’impasse, ossia i coffeeshop restano sguarniti e i prezzi aumentano perche’ la domanda supera l’offerta. Ma il pendolo torna presto a oscillare nell’altra direzione, grazie a chi procura in breve tempo gli innesti per le nuove piantine.
Sei anni fa, quando venne eletto per la prima volta capo del Governo, il cristianodemocratico Jan Peter Balkenende disse che avrebbe voluto chiudere tutti i coffeeshop. Ma finora non e’ riuscito nel suo intento perche’ in Olanda esiste un’agguerrita lobby a sostegno della vendita legale di marijuana. Tuttavia, nel frattempo l’approccio della politica dell’Aja e dei Comuni riguardo ai coffeeshop si e’ irrigidito. Per esempio, questi locali devono trovarsi a una certa distanza dalle scuole, e vengono chiusi per decreto se c’e’ la prova che vendono anche droghe pesanti come cocaina o eroina. E in effetti, negli ultimi anni il loro numero e’ sceso da 1000 agli attuali 700.

Tratto da Die Presse (trad. di Rosa a Marca)

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